Decalogo della PA digitale


ATTENZIONE:

 

La discussione e l'elaborazione del DECALOGO DELLA PA DIGITALE è stata trasferita al WIKI di INNOVATORI PA

http://www.innovatoripa.it/wiki/processo-alla-pa-digitale/decalogo-della-pa-digitale

 

dove si continuerà a lavorare in parallelo al gruppo di lavoro dedicato al Manifesto per una PA Digitale.

 

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Decalogo della PA digitale

1.Le regole.

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2. I Partecipanti.

  1. Attilio A. Romita
  2. Laura Strano 
  3. Mauro Magnani
  4. Marco Palma
  5. Rosa Fogli
  6. Danilo Cocco

3. Il Decalogo

NOTA: questa è la prima elaborazione con art. tratti dal DPR445. Nella versione finale ogni regola dovrà essere ridotta a circa 1 riga e le regole totali, dai tre decreti indicati, non dovranno superare le 15 regole.

  1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione: disciplinano altresi' la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonche' ai gestori di pubblici servizi, (ex art 1  DPR445)
  2.  La dichiarazione di chi non sa o non puo' firmare e' raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identita' del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione e' stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere (ex art 4 DPR445)
  3.  Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facolta' di sostituire, a tutti gli effetti, i documenti dei propri archivi, le scritture contabili, la corrispondenza e gli altri atti di cui per legge o regolamento e prescritta la conservazione, con la loro riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la conformita' dei documenti agli originali. ((ex art 6  DPR445)
  4.  Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente testo unico.((ex art 8  DPR445)
  5. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica moduli e formulari elettronici validi ad ogni effetto di legge..((ex art 9  DPR445)
  6.  Il documento informatico sottoscritto con firma digitale, redatto in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2 e per le pubbliche amministrazioni, anche di quelle di cui all'articolo 9, comma 4, soddisfa il requisito legale della forma scritta e ha efficacia probatoria ai sensi dell'articolo 2712 del Codice civile...((ex art 10  DPR445)
  7. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato. ...((ex art 14  DPR445)
  8. ..L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere..((ex art 23  DPR445)
  9.  Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualita' personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti gia' in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. (ex art 43  DPR445)
  10. Le pubbliche amministrazioni provvedono entro il 1° gennaio 2004 a realizzare o revisionare sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi (ex art 50  DPR445) 
  11. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorieta' rese a norma delle disposizioni del presente testo unico. ((ex art 74 DPR445) 
  12. La CIE (carta d'identità elettronica: il documento d'identità munito di fotografia del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare) viene integrata con la firma elettronica qualificata, certificata dall'ufficiale di anagrafe che rilascia la CIE con una validità per entrambe di 10 anni. (prego inserire sempre riferimento a decreto ed articolo)
  13. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti non possono, senza l'autorizzazione degli organi giudiziari, duplicare o cedere a terzi a qualsiasi informazione.  Il gestore del sistema di trasporto delle informazioni non ha alcuna responsabilità (civile e/o penale) del trafugamento illecito delle informazioni. (ex art 17 445/2000)
  14. (NOTA AAR. forse il rif. citato non è esatto. comma 4 art. 7 dlgs 165 del 2001 =Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi. al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.)

    Tutti i dipendenti , senza distinzione di profili professionali hanno libero accesso ad internet in attuazione del comma 4 art. 7 dlgs 165 del 2001 mi sembra una interpretazione forzata ed aperta a critiche, secondo me il decalogo non deve esporsi ad interpretazioni e critiche). anche le critiche servono!

  15. L'articolo di legge citato è esatto. Infatti l'idea sarebbe quella di proporne finalmente l'attuazione attraverso l'accesso ad internet.  

  1. 14 bis ( possibile trasformazione della regola 14)  Tutti i dipendenti , senza distinzione di profili professionali , hanno possibile accesso ad Internet. L'accesso alla rete viene gestito con apposito Regolamento da ogni singola Amministrazione (Si puo' per esempio disciplinare l'accesso alla Rete con CIE per motivi personali e l'accesso alla RETE con Tesserino d'Azienda per motivi di lavoro se l'Azienda e l'Ente sono attrezzati per farlo).   Non sono d'accordo sul Regolamento di ogni singola p.a. , l'obiettivo era di scrivere qualcosa che vale per tutte le p.a. un manifesto comune.    
  2.   16, (http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00424064.pdf, ddl 1082, defiitivamente approvato al Senato e non ancora pubblicato in G.U., art. 23, c.5, lettera b)) Al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere dal 1º gennaio 2009

    ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza annuale, nel proprio

    sito internet o con altre forme idonee ... i tempi medi di definizione dei procedimenti 

    e di erogazione dei servizi con riferimento all’esercizio finanziario precedente.